Perché affidarti a noi?
Un’esperienza consolidata
15.000 opere vendute dal 1992
Massima visibilità
Ogni giorno la tua opera raggiunge oltre 3.000 nuovi appassionati d’arte e potenziali acquirenti.
Sicurezza e garanzia di pagamento
Ogni fase della vendita, dalla transazione alla spedizione, è garantita dalla nostra esperienza
In primo piano
Cosa significa archiviare un’opera d’arte?
Forse avete già sentito parlare di Archivi, Fondazioni e Associazioni d’artista. Questi enti, in costante aumento, nascono per tutelare l’eredità intellettuale dei più grandi artisti del nostro tempo.Mentre per l’arte antica è indispensabile chiedere il parere di esperti specializzati in un determinato contesto geografico-temporale, per i pittori del Novecento e oltre sono nati istituti specifici che raccolgono le informazioni sugli artisti. Questo significa che siamo di fronte a un gruppo di esperti, talvolta anche familiari, che dispongono quasi integralmente del materiale documentario (diari, lettere, carte, ricevute) e bibliografico di un artista e hanno dedicato la loro vita ad approfondirne l’opera in tutte le sue fasi.L’archiviazione è un obbligo di legge per chi intende vendere un’opera di un artista che abbia un archivio di riferimento, ma è anche molto altro. Si tratta di un atto di catalogazione, tutela e valorizzazione. Non è un investimento vano, ma la possibilità di restituire ufficialmente un’opera alla mano del suo autore.La catalogazione, nel mondo dell’arte, è indispensabile perché permette di ricostruire l’insieme delle espressioni artistiche di un pittore, di studiarne anche le fasi meno riconosciute e di determinare una serie di elementi intrinseci all’evoluzione di un linguaggio figurativo.È però anche una forma di tutela. Se un quadro venisse falsificato, l’autentica (che deve sempre accompagnare l’opera) fornirebbe una prova ulteriore relativa al dipinto originale. Se un’opera venisse rubata, l’Archivio dispone della documentazione che consente di attestare che essa appartiene a un determinato museo o a un privato (poiché solitamente vengono tracciati anche i passaggi di proprietà) e contribuisce a fornire i documenti utili alla sua identificazione e al suo recupero. Qualora un’opera venisse distrutta, l’Archivio conserva fotografie che possono restituirne l’immagine alla comunità degli studiosi, anche in assenza dell’originale.L’archiviazione è anche un modo di valorizzare il quadro. Quale collezionista informato comprerebbe mai un’opera a cifre elevate senza avere un documento che ne attesti l’autenticità? Il collezionista affermato è una figura che, ormai, si è costruita una serie di conoscenze e consapevolezze del mercato e non farà l’errore di acquistare e investire ingenti somme di denaro senza avere adeguate certezze: farà sempre i suoi accertamenti. Perché, fino a quando un’opera non è corredata del suo certificato, vale quanto carta straccia. Può avere un valore etico, ma non avrà valore di mercato, perché non è commerciabile. Ed è qui che arriviamo anche alla questione legale.Ci sono tre leggi principali che regolano il mercato delle opere d’arte: l’articolo 64 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e gli articoli 648 e 712 del Codice Penale. Cosa ci dicono queste leggi? Nel mercato dell’arte esistono norme precise a tutela della trasparenza e della legalità.L’art. 64 del Codice dei Beni Culturali impone a chi vende opere d’arte di fornire all’acquirente la documentazione che ne attesti autenticità, attribuzione e provenienza, oppure una dichiarazione con tutte le informazioni disponibili. Sul fronte penale, l’art. 648 del Codice Penale punisce la ricettazione, cioè l’acquisto o l’occultamento di beni provenienti da reato al fine di trarne profitto; chi agisce nell’esercizio della propria attività professionale rischia pene più severe. Infine, l’art. 712 del Codice Penale riguarda l’incauto acquisto: è sanzionato chi compra beni sospetti senza averne verificato la legittima provenienza. In sintesi, chi opera nel settore deve sempre garantire tracciabilità, correttezza e verifica dell’origine delle opere.In altre parole, se un’opera, che sia originale o meno, che ha un Archivio di riferimento, non è corredata di autentica, non è riconosciuta dal mercato. Non viene trattata dai professionisti del settore, perché agirebbero contro la legge vigente: è un rischio per intermediario, venditore e acquirente per le possibili imputazioni di ricettazione e incauto acquisto. Un quadro non archiviato rimane un dipinto da parete: non dovrebbe lasciare le mura domestiche, rimane anonimo e ignoto. Certo, c’è chi percepisce l’archiviazione come un rischio, ma quali sono le alternative?L’alternativa è esporsi alla legge e rischiare, e ne troviamo conferma anche in rete. A Ravenna, ad esempio, un privato ha tentato la vendita di uno Schifano, dichiarato falso dall’Archivio Mario Schifano. Il risultato? L’opera è stata sequestrata dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale e si è avviato un processo, al termine del quale il proprietario rischia cinque anni di reclusione e una multa di 10.000 euro.Certo, sottoporre l’opera all’archiviazione comporta un filo di rischio: si parla infatti di una “verifica di autenticità” e l’esito non è garantito. Ma l’unica alternativa è godersi l’opera in privato, dimenticata dal panorama artistico più ampio, e negare a possibili opere autentiche il riconoscimento che meritano. Art. 64.1: Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi. Art. 648: Fuori dei casi di concorso nel reato , chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto(2), acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare(3), è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(4). La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale(4). Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione(5). Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Art. 712: Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo(1), si abbia motivo di sospettare che provengano da reato(2), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Antonio Pedretti: il “Bianco Lombardo” trova casa a Villa Borghi
“Non si può non essere colpiti dalla sicurezza con cui il tuo segno, le tue note di colore definiscono un paesaggio, una figura, un intero nei suoi tratti essenziali”, queste le parole con cui Renato Guttuso descriveva l’opera giovanile di Antonio Pedretti,, artista che ha ormai consolidato la sua fama in una carriera lunga oltre cinquant’anni. Per onorare il suo costante impegno, è stata inaugurata presso Villa Borghi di Biandronno la Collezione Permanente del Bianco Lombardo: un evento singolare che gli dedica uno spazio espositivo stabile.
Van Gogh e la costruzione del genio: la narrazione come pennellata finale dell' opera.
Il genio di Van Gogh era già sulla tela, ma il mondo non lo vedeva.Solo grazie a chi ha raccontato e condiviso la sua opera, il genio è diventato visibile.Quando talento e narrazione si incontrano, nasce il mito.
Consulta l’Albo degli Artisti certificati da ArtistRating
Uno strumento indipendente per orientarti nel mercato dell’arte e conoscere il profilo degli artisti.


